Bonus sociale idrico

Il bonus nazionale per la fornitura idrica consiste, nel caso di utenze dirette, in una riduzione dell’entità della bolletta idrica o, nel caso di utenza indiretta, nel riconoscimento annuale di un importo pro-capite per i soggetti in condizione di disagio economico sociale e ha come fine quello di assicurare la copertura del costo del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione per un quantitativo di acqua a persona fissato in 50 litri giorno (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda, come stabilito dal decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Le condizioni necessarie per avere diritto al bonus non cambiano:

  1. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
  2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura idrica attivo e con tariffa per usi domestici, oppure usufruire di una fornitura condominiale idrica attiva.

Cosa devono fare i cittadini per ottenere il bonus

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non devono più presentare la domanda per ottenere il bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE, utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

Se il nucleo familiare rientrerà in una delle condizioni di disagio economico sopra indicate e che danno diritto al bonus, l'INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che l'Autorità ha definito in materia riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico) al Sistema Informativo Integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico, che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.

Come avverrà l'erogazione automatica dei bonus

  • Forniture dirette:

nel caso di forniture dirette la ricerca della fornitura da agevolare è effettuata dal Gestore Idrico territorialmente competente (individuato dal SII), il quale dispone di circa 2 mesi per individuare tale fornitura e verificare che rispetti i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa. Nel caso di esito positivo di tali verifiche, il Gestore è tenuto ad applicare il bonus sociale idrico nella prima fattura emessa nei confronti dell'utente finale.

  • Forniture indirette:

nel caso di forniture indirette il bonus sociale idrico viene erogato entro 60 giorni dalla conclusione con esito positivo delle verifiche di ammissibilità da parte del Gestore Idrico territorialmente competente, con assegno o altra modalità extra-bolletta individuata dal medesimo Gestore.

Modalità semplificata per l’erogazione dei bonus 2021

Nella fase di prima attuazione del sistema automatico di riconoscimento dei bonus sociali per disagio economico (bonus relativi all'anno 2021), le tempistiche di avvio sono risultate differenziate per i diversi bonus sociali (gas, energia elettrica e idrico), in ragione della diversità e del diverso grado di complessità dei processi previsti per il riconoscimento dell'agevolazione.

In particolare, il processo per il riconoscimento del bonus sociale idrico ha richiesto maggiori approfondimenti e adempimenti, correlati al rispetto della normativa in materia di privacy. Di conseguenza, il bonus sociale idrico 2021 verrà riconosciuto agli aventi diritto nel corso dell'anno 2022, secondo le modalità definite con la delibera ARERA 106/2022/R/com. Determinante, ai fini di tale riconoscimento, sarà il completamento da parte del Gestore Idrico territorialmente competente degli adempimenti preliminari in materia di privacy, in conformità con quanto previsto dalla normativa e dalla regolazione in materia.

Fino al completamento di tali adempimenti, il Gestore Idrico non potrà ricevere dal SII i dati che sono necessari per riconoscere il bonus sociale idrico 2021 ai propri utenti aventi diritto. Lo stesso dicasi per il riconoscimento del bonus idrico per gli anni successivi.

Indipendentemente dai tempi necessari per tale procedura, i bonus idrici 2021 e 2022 saranno comunque riconosciuti dal Gestore agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione, anche mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate.

Aggiornamento al 01/10/2022

La procedura sopra descritta è stata completata nei tempi previsti per tutte le società del Gruppo Iren. 

Tuttavia, ad oggi, per quanto riguarda la società AMTER S.p.A. non risultano pervenute comunicazioni da parte di ARERA e non è pertanto ancora possibile procedere all’erogazione dei bonus idrici

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Bonus idrico integrativo ATO Genova

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda, come stabilito dal decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

L’Ente d’Ambito Città Metropolitana di Genova ha inoltre previsto un ulteriore bonus idrico “integrativo”, da riconoscere, nella Provincia di Genova, ai medesimi soggetti aventi diritto al bonus sociale idrico nazionale. 

Avranno quindi diritto al bonus integrativo tutti gli utenti domestici in condizione di disagio economico e sociale che ottengono il bonus sociale idrico nazionale (appartenenza a nuclei familiari con Isee inferiore a € 9.530 o a € 20.000 se ci sono più di tre figli fiscalmente a carico). 

Il bonus nazionale copre il consumo di 50 litri quotidiani a persona (18,25 metri cubi l’anno), il quantitativo minimo stabilito per legge come soglia per soddisfare i bisogni personali. Il bonus aggiuntivo riconoscerà, per ogni componente del nucleo famigliare, un ulteriore ammontare pari ad €/anno 30,00.

Le modalità di riconoscimento all’utenza del bonus integrativo saranno le medesime previste per il bonus nazionale, ovvero: 

a) agli utenti diretti, in bolletta con la cadenza di fatturazione prevista dal Gestore, mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa, espressa in euro, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;

b)  agli utenti indiretti, mediante l’erogazione di un contributo una tantum, riconosciuto mediante il recapito di un assegno circolare non trasferibile, l’accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con altre modalità che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione.